AccordoTitolo VI

Art. 72

In vigore dal 12 set 2010
1. Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento della legislazione attuale della Serbia a quella della Comunità, nonché della sua effettiva applicazione. La Serbia si adopera per rendere progressivamente la propria legislazione presente e futura compatibile con l'acquis comunitario. La Serbia garantisce la corretta applicazione della sua legislazione attuale e futura. 2. Il ravvicinamento ha inizio con la firma del presente accordo e si estende progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis contemplati dal presente accordo entro la fine del periodo transitorio di cui all' dello stesso. 3. In un primo tempo, il ravvicinamento riguarda prevalentemente gli elementi fondamentali dell'acquis sul mercato interno, la legislazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza e le norme sugli aspetti connessi al commercio. Successivamente, la Serbia si concentra sulle altre parti dell'acquis. Il ravvicinamento avviene secondo un programma concordato tra la Commissione europea e la Serbia. 4. La Serbia definisce inoltre, di concerto con la Commissione europea, le modalità per il controllo dell'attuazione del ravvicinamento legislativo e le misure da adottare per l'applicazione delle leggi.
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Art. 72 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008. — Testo vigente | Portale Normativo