Accordo›Titolo VIII
Art. 103
Cooperazione culturale
In vigore dal 12 set 2010
Cooperazione culturale
Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l'altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche fra individui, comunità e popoli. Le Parti si impegnano altresì a collaborare per promuovere la diversità culturale, segnatamente nell'ambito della Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-a-103