AccordoTitolo VIII

Art. 103

Cooperazione culturale

In vigore dal 12 set 2010
Cooperazione culturale Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l'altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche fra individui, comunità e popoli. Le Parti si impegnano altresì a collaborare per promuovere la diversità culturale, segnatamente nell'ambito della Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-a-103

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Cooperazione culturale (Art. 103 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo