AccordoTitolo VIII

Art. 101

Cooperazione nel settore sociale

In vigore dal 12 set 2010
Cooperazione nel settore sociale In materia di occupazione, le Parti collaborano principalmente per ammodernare i servizi di collocamento e di orientamento professionale, prendendo misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione dell'industria e del mercato del lavoro. Tale cooperazione comprende inoltre l'esecuzione di studi, il distacco di esperti, azioni informative e programmi di formazione. Le Parti collaborano per agevolare la riforma della politica occupazionale della Serbia nel contesto di una riforma e di un'integrazione economica rafforzate. La cooperazione cerca inoltre di favorire l'adeguamento del regime previdenziale serbo alle nuove esigenze economiche e sociali e la revisione della legislazione della Serbia per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunità tra uomini e donne, per le persone con disabilità e per le persone appartenenti a minoranze e altre fasce vulnerabili, nonché il miglioramento del livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori basandosi sul livello esistente nella Comunità. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in tale materia.
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Cooperazione nel settore sociale (Art. 101 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo