Art. 3

LEGGE 13 agosto 2010, n. 149

In vigore dal 29 ago 2014
Modifica all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 1. All'articolo 13, comma 4, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le parole: «, anche per quanto riguarda l'amministrazione dei fondi di cui al comma 5,» sono soppresse. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 agosto 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2010-08-13;149#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo