Art. 2

LEGGE 13 agosto 2010, n. 149

In vigore dal 29 ago 2014
Modifica all'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 1. All'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, dopo la parola: «alimentari» sono inserite le seguenti: «acquistate preferibilmente in loco o nella regione».
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