Art. 53
LEGGE 29 luglio 2010, n. 120
In vigore dal 13 ago 2010
(Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool)
1. L' della legge 30 marzo 2001, n. 125, è sostituito dal seguente:
«. - (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade). - 1. Nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è vietata lavendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6.
2. Nelle medesime aree di cui al comma 1, è altresì vietata la somministrazione di bevande superalcoliche. Nelle stesse aree è vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.000.
4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 10.500.
5. Qualora, nell'arco di un biennio, sia reiterata una delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 o 2, il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo della commessa violazione dispone la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni».
2. L'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, è abrogato.
Note all'.
- Si riporta il testo dell'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214:
"6-bis. Divieto di somministrazione di bevande superalcoliche sulle autostrade.
1. Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietata la somministrazione di bevande superalcoliche.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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