Art. 48

LEGGE 29 luglio 2010, n. 120

In vigore dal 13 ago 2010
(Disposizioni in materia di classificazione amministrativa della rete autostradale e stradale di interesse nazionale) 1. Dopo l' del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, è inserito il seguente: «Art. 1-bis. - 1. Alle modifiche della rete autostradale e stradale di interesse nazionaleesistente, individuata ai sensi del presente decreto, si provvede, su iniziativa dello Stato o delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia. 2. Le modifiche di cui al comma 1 consistono nel trasferimento tra Stato e regioni, e nella conseguente riclassificazione, di intere strade o di singoli tronchi. 3. Alle integrazioni della rete autostradale e stradale di interesse nazionale costituite dalla realizzazione di nuove strade o tronchi, nonchè di varianti che alterano i capisaldi del tracciato, si provvede, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con l'inserimento dei relativi studi e progetti negli strumenti di pianificazione e programmazione nazionale in materia di viabilità. Con l'approvazione di tali strumenti le nuove strade o tronchi nonchè le varianti che alterano i capisaldi del tracciato sono classificati di interesse nazionale e, per le varianti, è contestualmente definita l'eventuale declassificazione del tronco sotteso alla variante, senza trasferimento di risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da parte dello Stato o di ANAS Spa. Successivamente alla realizzazione e prima della messa in esercizio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede all'inserimento delle nuove strade o tronchi nonchè delle varianti nelle tabelle allegate al presente decreto e, in caso di variante, alla eventuale declassificazione del tronco sotteso alla variante. 4. Per le integrazioni della rete autostradale e stradale di interesse nazionale costituite dalla realizzazione di varianti che non alterano i capisaldi del tracciato, la classificazione a strada di interesse nazionale avviene di diritto. 5. Per i tratti di strada della rete autostradale e stradale di interesse nazionale, dismessi a seguito della realizzazione di varianti di cui al comma 4, ovvero che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, si applica quanto previsto dall'articolo 4, commi da 3 a 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio di ogni anno, sono aggiornate le tabelle di cui al presente decreto con le variazioni di cui ai commi 4 e 5, avvenute nell'anno solare precedente». 2. All', comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'ultimo periodo è soppresso. Note all' - Si riporta l' del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461: 1. Ai sensi dell', comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, la rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale è individuata sulla base delle tabelle allegate al presente decreto legislativo, che ne costituiscono parte integrante. - Si riporta il testo dell'articolo 4, commi da 3 a 7, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495: 4.( Cod. Str.) Passaggi di proprietà fra enti proprietari delle strade 3. In deroga alla procedura di cui al comma 2, i tratti di strade statali dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade statali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune. 4. I tratti di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuati a seguito della delimitazione del centro abitato prevista dall'articolo 4 del codice, sono classificati quali strade comunali con la stessa deliberazione della giunta municipale con la quale si procede alla delimitazione medesima. 5. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade previsti agli , all'emanazione dei decreti di passaggio di proprietà ed alle deliberazioni di cui ai commi precedenti, si provvede alla consegna delle strade o dei tronchi di strade fra gli enti proprietari. 6. La consegna all'ente nuovo proprietario della strada è oggetto di apposito verbale da redigersi in tempo utile per il rispetto dei termini previsti dal comma 7 dell' ed entro sessanta giorni dalla delibera della giunta municipale per i tratti di strade interni ai centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti. 7. Qualora l'amministrazione che deve prendere in consegna la strada, o tronco di essa, non interviene nel termine fissato, l'amministrazione cedente è autorizzata a redigere il relativo verbale di consegna alla presenza di due testimoni, a notificare all'amministrazione inadempiente, mediante ufficiale giudiziario, il verbale di consegna e ad apporre agli estremi della strada dismessa, o dei tronchi di essa, appositi cartelli sui quali vengono riportati gli estremi del verbale richiamato - Si riporta il testo dell', comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla presente legge: «4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2: a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti; b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.; c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle università degli studi; e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
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