Art. 3

LEGGE 2 luglio 2010, n. 118

In vigore dal 29 lug 2010
Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a euro 43.000 per l'anno 2010 ed euro 158.000 a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' della legge 4 giugno 1997, n. 170. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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