Art. 2
LEGGE 2 luglio 2010, n. 118
In vigore dal 29 lug 2010
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.
Storico versioni
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