Art. 4

Clausola di invarianza

In vigore dal 30 lug 2010
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 luglio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Carfagna, Ministro per le pari opportunità Visto, il Guardasigilli: Alfano
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urn:nir:stato:legge:2010-07-02;108#art-4

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Clausola di invarianza (Art. 4 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno.) — Testo vigente | Portale Normativo