Art. 3
Modifiche al codice penale in materia di tratta di persone
In vigore dal 30 lug 2010
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 600, il terzo comma è abrogato;
b) all'articolo 601, il secondo comma è abrogato;
c) all'articolo 602, il secondo comma è abrogato;
d) dopo l'articolo 602-bis è inserito il seguente:
«Art. 602-ter (Circostanze aggravanti). - La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 è aumentata da un terzo alla metà:
a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto;
b) se i fatti sono diretti allo sfrutta-mento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.
Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-07-02;108#art-3