Art. 3

Modifiche al codice penale in materia di tratta di persone

In vigore dal 30 lug 2010
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 600, il terzo comma è abrogato; b) all'articolo 601, il secondo comma è abrogato; c) all'articolo 602, il secondo comma è abrogato; d) dopo l'articolo 602-bis è inserito il seguente: «Art. 602-ter (Circostanze aggravanti). - La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 è aumentata da un terzo alla metà: a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto; b) se i fatti sono diretti allo sfrutta-mento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi; c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2010-07-02;108#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo