Art. 5
LEGGE 24 giugno 2010, n. 107
In vigore dal 14 lug 2010
Interventi delle regioni per il sostegno
delle persone sordocieche
1. Nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente in materia socio-sanitaria e di formazione professionale, le regioni possono individuare specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato mediante guide-comunicatori e interpreti.
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