Art. 3
LEGGE 24 giugno 2010, n. 107
In vigore dal 18 dic 2025
Modalità di accertamento e valutazione della sordocecità
1. L'accertamento della sordocecità, come definita ai sensi dell', è effettuato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio mediante la commissione medica di cui all' della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che procede alla valutazione
delle disabilità
sulla base della documentazione clinica presentata dall'interessato. All'accertamento si procede nel corso di un'unica visita alla quale sono presenti entrambi gli specialisti competenti ad accertare la cecità civile e la sordità civile. Esso viene espletato tenendo conto dei requisiti sanitari previsti dalla vigente normativa per il rispettivo riconoscimento della condizione
di cecità civile, di sordità civile e di invalidità civile
.
2. La condizione di sordocieco viene riconosciuta al soggetto che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di sordità civile e di cecità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità già definite in base alle vigenti normative relative alle due distinte minorazioni.
La condizione di sordocieco è altresì riconosciuta ai soggetti nei cui confronti sono accertate la condizione di cecità civile e, in conseguenza di una duratura compromissione dell'udito acquisita anche in seguito all'età evolutiva, la condizione di invalidità civile
.
3. Il verbale di accertamento è sottoposto alla verifica delle competenti commissioni provinciali dell'INPS.
4. Al comma 1 dell' del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, dopo le parole: «la sordità,» sono inserite le seguenti: «la sordocecità,».
5. Le modalità di accertamento e di erogazione unificata delle indennità e delle prestazioni si applicano per le domande presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè in occasione di eventuali revisioni programmate.
6. Restano ferme tutte le situazioni di incompatibilità con altri benefici, stabilite da vigenti disposizioni di legge.
Storico versioni
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