Accordo›Titolo VIII
Art. 96
Pesca
In vigore dal 26 giu 2010
Pesca
Le Parti valutano la possibilità di individuare aree di interesse comune nel settore della pesca, che siano reciprocamente vantaggiose.
La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di pesca, compreso il rispetto degli obblighi internazionali relativi alle norme di gestione e di conservazione delle risorse della pesca delle
organizzazioni internazionali e regionali competenti.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-a-96