Capo II
Art. 25
Attuazione del regolamento CE) n. 1198/2006
In vigore dal 8 lug 2018
(Attuazione del regolamento (CE) n. 1198/2006)
1. Al fine di dare attuazione all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006:
a) il Governo individua, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle amministrazioni, le autorità competenti in materia di gestione, certificazione e controllo nelle procedure di erogazione dei contributi comunitari, di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettere a) e b);
b) l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è designata autorità di audit ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c).
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 74 ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera e)) che "Sono abrogati: [...]; e) l'articolo 25 della legge 4 giugno 2010, n. 96, limitatamente alla individuazione delle Autorita' di certificazione e di audit del FEP, oggi FEAMP".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2010-06-04;96#art-25