Capo II

Art. 25

Attuazione del regolamento CE) n. 1198/2006

In vigore dal 8 lug 2018
(Attuazione del regolamento (CE) n. 1198/2006) 1. Al fine di dare attuazione all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006: a) il Governo individua, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle amministrazioni, le autorità competenti in materia di gestione, certificazione e controllo nelle procedure di erogazione dei contributi comunitari, di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettere a) e b); b) l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è designata autorità di audit ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c). 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 74 ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera e)) che "Sono abrogati: [...]; e) l'articolo 25 della legge 4 giugno 2010, n. 96, limitatamente alla individuazione delle Autorita' di certificazione e di audit del FEP, oggi FEAMP".

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Attuazione del regolamento CE) n. 1198/2006 (Art. 25 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009.) — Testo vigente | Portale Normativo