Capo II

Art. 20

Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117

In vigore dal 10 lug 2010
1. Al comma 1 dell' del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) rifiuto inerte: i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano nè sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e sotterranee. I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i criteri stabiliti nell'allegato III-bis. Inoltre, i rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando rientrano in una o più delle tipologie elencate in una apposita lista approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata;». 2. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, è aggiunto l'allegato III-bis, di cui all'allegato 1 alla presente legge.
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Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Art. 20 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009.) — Testo vigente | Portale Normativo