Art. 4

Entrata in vigore

In vigore dal 8 giu 2010
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 maggio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Alfano
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urn:nir:stato:legge:2010-05-13;80#art-4

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Entrata in vigore (Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998.) — Testo vigente | Portale Normativo