Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

In vigore dal 8 giu 2010
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998.
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urn:nir:stato:legge:2010-05-13;80#art-1

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