Art. 2
LEGGE 7 aprile 2010, n. 51
In vigore dal 21 lug 2011
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 LUGLIO 2011, N. 115 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 aprile 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2010-04-07;51#art-2