Art. 2

LEGGE 7 aprile 2010, n. 51

In vigore dal 21 lug 2011
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 LUGLIO 2011, N. 115 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 aprile 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano
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