Art. 1

LEGGE 7 aprile 2010, n. 51

In vigore dal 21 lug 2011
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: 1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 LUGLIO 2011, N. 115 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE . 2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 LUGLIO 2011, N. 115 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE . 3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 LUGLIO 2011, N. 115 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE . 4. Ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti che l'impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi. (1) 5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 LUGLIO 2011, N. 115 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE . 6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 LUGLIO 2011, N. 115 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE .
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LEGGE 7 aprile 2010, n. 51 (Art. 1 Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza.) — Testo vigente | Portale Normativo