Art. 3
Copertura finanziaria
In vigore dal 1 apr 2010
1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 29.260 a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all', comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
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