Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 1 apr 2010
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 del trattato stesso.
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urn:nir:stato:legge:2010-03-05;46#art-2

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