Art. 18

LEGGE 23 dicembre 2009, n. 192

In vigore dal 14 gen 2010
(Bilancio pluriennale) 1. È approvato, ai sensi e per gli effetti dell' della legge 5 agosto 1978,n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2010-2012, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge, nonchè agli allegati n. 1 e n. 2 agli stati di previsione della spesa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 dicembre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano Note all': - Si riporta il testo dell' della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio): « (Bilancio pluriennale). - 1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato in termini di competenza dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, in coerenza con le regole e gli obiettivi indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria, e copre un periodo non inferiore a tre anni. Il bilancio pluriennale espone separatamente: a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente (bilancio pluriennale a legislazione vigente); b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel documento di programmazione economico-finanziaria (bilancio pluriennale programmatico). 2. Il bilancio pluriennale è redatto per unità previsionali di entrata e di spesa; nell'ambito di quest'ultima vengono evidenziati i trasferimenti correnti e di conto capitale verso i principali settori di spesa decentrata. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed è aggiornato annualmente. 3. Nelle note preliminari che illustrano le previsioni complessive del bilancio pluriennale, devono essere motivate le eventuali variazioni rispetto alle previsioni contenute nel precedente bilancio pluriennale, indicando le variazioni derivanti dagli andamenti tendenziali dell'economia e quelle derivanti dagli interventi programmatici. 4. Il bilancio pluriennale è approvato con apposito articolo del disegno di legge di bilancio. La versione prevista alla lettera a) del comma 1 è integrata con gli effetti della legge finanziaria e dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica eventualmente già approvati.».
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