Art. 13

LEGGE 23 dicembre 2009, n. 192

In vigore dal 14 gen 2010
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2010, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13). 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, rispettivamente nell'ambito dell'unità previsionale di base «interventi» e nell'ambito dell'unità previsionale di base «investimenti» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2010, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, del programma «sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» di cui alla missione «tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici».
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LEGGE 23 dicembre 2009, n. 192 (Art. 13 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e) — Testo vigente | Portale Normativo