Art. 3

Modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58

In vigore dal 2 dic 2009
1. All' della legge 7 marzo 2001, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) all'alinea, le parole: «Fondo per lo sminamento umanitario» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi» e dopo le parole: «programmi integrati di sminamento umanitario» sono inserite le seguenti: «e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi»; 2) alla lettera a), dopo le parole: «presenza delle mine» sono inserite le seguenti: «e di residuati bellici esplosivi»; 3) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o con residuati bellici esplosivi»; 4) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di aree con residuati bellici esplosivi»; 5) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi»; 6) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi»; b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi». 2. All', comma 1, alinea, della legge 7 marzo 2001, n. 58, dopo le parole: «sminamento umanitario» sono inserite le seguenti: «e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi». 3. All', comma 1, lettera c), della legge 7 marzo 2001, n. 58, dopo le parole: «programmi di sminamento umanitario» sono inserite le seguenti: «e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi». 4. Il titolo della legge 7 marzo '2001, n. 58, è sostituito dal seguente: «Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi».
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Modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58 (Art. 3 Ratifica ed esecuzione del Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (Convention on Certain Conventional Weapons - CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, relativo ai residuati bellici esplosivi, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, nonche' modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58, recante istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario.) — Testo vigente | Portale Normativo