Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
In vigore dal 2 dic 2009
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (Convention on Certain Conventional Weapons CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, di seguito denominata «Convenzione CCW», relativo ai residuati bellici esplosivi, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-11-12;173#art-1