Art. 4
LEGGE 3 agosto 2009, n. 116
In vigore dal 16 ago 2011
Introduzione dell'articolo 25-decies del decreto legislativo 2001, n. 231:
1. Dopo l'articolo 25-nonies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
"Art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). !. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote."
Storico versioni
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