Art. 4 · LEGGE 3 agosto 2009, n. 116

Art. 4

LEGGE 3 agosto 2009, n. 116

In vigore dal 16 ago 2011
Introduzione dell'articolo 25-decies del decreto legislativo 2001, n. 231: 1. Dopo l'-nonies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: "Art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). !. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote."
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