Art. 3

LEGGE 3 agosto 2009, n. 113

In vigore dal 13 ago 2009
Copertura finanziaria 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 178.740 per l'anno 2009, di euro 158.120 per l'anno 2010 e di euro 178.740 a decorrere dall'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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