Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

In vigore dal 13 ago 2009
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, fatto a Roma il 6 novembre 2007.
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