Art. 22
LEGGE 23 luglio 2009, n. 99
In vigore dal 15 ago 2009
(Introduzione dell'articolo 22-bis del codice
del consumo, in materia di tutela dei consumatori
contro la pubblicità ingannevole delle
compagnie marittime)
1. Dopo l' del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:
"Art. 22-bis. - (Pubblicità ingannevole delle tariffe marittime).
- 1. È considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando le tariffe praticate da compagnie marittime che operano sul territorio italiano direttamente o in code- sharing, reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci".
Note all':
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante «Codice del consumo, a norma dell' della legge 29 luglio 2003, n. 229.» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 2005, supplemento ordinario.
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