Convenzione
Art. 3
DEFINIZIONI GENERALI
In vigore dal 24 giu 2009
DEFINIZIONI GENERALI
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
(a) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali possono essere considerate come zone sulle quali l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, può esercitare i suoi diritti per quanto concerne la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;
(b) il termine "Slovenia" designa la Repubblica di Slovenia e comprende il territorio sotto la sua sovranità, inclusi lo spazio aereo e le zone marittime, sui quali la Repubblica di Slovenia esercita la propria sovranità o giurisdizione, conformemente alla legislazione interna ed al diritto internazionale;
(c) le espressioni "uno Stato Contraente" e "l'altro Stato Contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o la Slovenia;
(d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;
(e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
(f) le espressioni "impresa di uno Stato Contraente" e "impresa dell'altro Stato Contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato Contraente;
(g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
(h) il termine "nazionali" designa:
(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato Contraente;
(ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite in conformità' della legislazione in vigore in uno Stato Contraente;
(i) l'espressione "autorità competente" designa:
(i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
(ii) per quanto concerne la Slovenia, il Ministero delle Finanze od il suo rappresentante autorizzato.
2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato Contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato Contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-05-29;76#art-c-3