Convenzione

Art. 20

PROFESSORI, INSEGNANTI E RICERCATORI

In vigore dal 24 giu 2009
PROFESSORI, INSEGNANTI E RICERCATORI 1. Un professore, un insegnante o un ricercatore il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato contraente per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro analogo istituto, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.
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urn:nir:stato:legge:2009-05-29;76#art-c-20

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PROFESSORI, INSEGNANTI E RICERCATORI (Art. 20 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Lubiana l'11 settembre 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo