Convenzione
Art. 20
PROFESSORI, INSEGNANTI E RICERCATORI
In vigore dal 24 giu 2009
PROFESSORI, INSEGNANTI E RICERCATORI
1. Un professore, un insegnante o un ricercatore il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato contraente per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro analogo istituto, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-05-29;76#art-c-20