Convenzione
Art. 19
FUNZIONI PUBBLICHE
In vigore dal 24 giu 2009
FUNZIONI PUBBLICHE
1. a) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe,
diverse dalle pensioni, pagate da uno
Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a
una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente,
sono imponibili soltanto in detto Stato;
(b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:
(i) ha la nazionalità di detto Stato, o
(ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-05-29;76#art-c-19