Art. 3

Entrata in vigore

In vigore dal 24 giu 2009
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 maggio 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri La Russa, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Alfano
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urn:nir:stato:legge:2009-05-29;72#art-3

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Entrata in vigore (Art. 3 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo ai confini «mobili» sulla linea di cresta o displuviale, effettuato a Roma il 23 e il 26 maggio 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo