Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

In vigore dal 24 giu 2009
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo ai confini «mobili» sulla linea di cresta o displuviale, effettuato a Roma il 23 e il 26 maggio 2008.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2009-05-29;72#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo