Art. 3
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 2 apr 2009
1. All'attuazione degli articoli 5, 6, 7, 10 e 14 del Trattato di cui all' si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 16 del Trattato di cui all', fino ad un importo massimo di 400 milioni di euro nel triennio 2009-2011, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-03-20;27#art-3