Art. 2
Ordine di esecuzione
In vigore dal 2 apr 2009
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 del Trattato stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-03-20;27#art-2