Trattato›Capo I
Art. 3
Non ricorso alla minaccia o all'Impiego della forza
In vigore dal 19 feb 2009
Non ricorso alla minaccia o all'Impiego della forza
Le Parti si impegnano a non ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica dell'altra Parte o a qualunque altra forma incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite.
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