Trattato›Capo I
Art. 2
Uguagliatasi sovrana
In vigore dal 19 feb 2009
Uguagliatasi sovrana
Le Parti rispettano reciprocamente la loro uguaglianza sovrana, nonché tutti i diritti ad essa inerenti compreso, in particolare, il diritto alla libertà ed all'indipendenza politica. Esse rispettano altresì il diritto di ciascuna delle Parti di scegliere e sviluppare liberamente il proprio sistema politico, sociale, economico e culturale.
Storico versioni
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