TrattatoCapo I

Art. 2

Uguagliatasi sovrana

In vigore dal 19 feb 2009
Uguagliatasi sovrana Le Parti rispettano reciprocamente la loro uguaglianza sovrana, nonché tutti i diritti ad essa inerenti compreso, in particolare, il diritto alla libertà ed all'indipendenza politica. Esse rispettano altresì il diritto di ciascuna delle Parti di scegliere e sviluppare liberamente il proprio sistema politico, sociale, economico e culturale.
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urn:nir:stato:legge:2009-02-06;7#art-t-2

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