Art. 4
Entrata in vigore
In vigore dal 16 apr 2008
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 marzo 2008
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio
delle funzioni del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MARINI
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Visto, Il Guardasigilli: Scotti
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2008-03-18;73#art-rd-4