Accordo
Art. 20
Modifiche
In vigore dal 11 apr 2008
Modifiche
Il presente Accordo potrà essere modificato, in accordo con quanto previsto dall', con il reciproco consenso di entrambe le Parti tramite scambio di note, attraverso il canale diplomatico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2008-03-18;68#art-a-20