Accordo

Art. 20

Modifiche

In vigore dal 11 apr 2008
Modifiche Il presente Accordo potrà essere modificato, in accordo con quanto previsto dall', con il reciproco consenso di entrambe le Parti tramite scambio di note, attraverso il canale diplomatico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;68#art-a-20

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