Accordo

Art. 17

Commissione Mista

In vigore dal 11 apr 2008
Commissione Mista Nel periodo di validità del presente Accordo una Commissione Mista, composta da funzionari di entrambe le Parti ed esperti, inclusi registi e produttori di entrambi i Paesi, si riunirà una volta ogni due anni, alternativamente in ciascun Paese. Nonostante ciò, potrà essere convocata una riunione straordinaria a richiesta di una o di entrambe le Autorità competenti, specialmente nel caso di importanti modifiche legislative o della regolamentazione applicabile ai film, alla televisione ed alle industrie audiovisive in un Paese o nell'altro, o nel caso che l'Accordo incontri difficoltà particolarmente gravi nella sua applicazione. La Commissione esaminerà se l'equilibrio complessivo delle coproduzioni, consistente nel numero delle stesse, nella loro percentuale nonché nell'ammontare totale degli investimenti e delle partecipazioni artistiche e tecniche, è stato rispettato. In caso contrario, determinerà le misure ritenute necessarie per stabilire tale equilibrio. La Commissione Mista sottoporrà alle Autorità competenti delle due Parti, per approvazione, le modifiche ritenute necessarie per superare le difficoltà sorte nell'applicazione dell'Accordo e per migliorare lo stesso, nell'interesse delle Parti.
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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;68#art-a-17

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