Accordo

Art. 4

Interoperabilità e compatibilità a livello di radiofrequenza

In vigore dal 9 apr 2008
Interoperabilità e compatibilità a livello di radiofrequenza 1. Il presente articolo si applica a GPS e Galileo secondo la definizione datane e, per quanto riguarda la compatibilità a livello di radiofrequenza, a tutti i servizi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari. 2. Le Parti convengono che GPS e Galileo saranno compatibili a livello di radiofrequenza. Il presente paragrafo non si applica a livello locale alle zone dove sono in corso operazioni militari. Le Parti si impegnano a non bloccare o degradare in modo indebito i segnali destinati agli usi civili. 3. Le Parti convengono inoltre che GPS e Galileo saranno interoperabili, nella misura più ampia possibile, a livello degli utenti non militari. Per conseguire tale interoperabilità e agevolare l'uso congiunto dei due sistemi, le Parti convengono di attenersi nel modo più rigoroso possibile al Sistema internazionale di riferimento terrestre (International Terrestrial Reference System) nel determinare i rispettivi quadri di riferimento per le coordinate geodetiche. Le Parti convengono inoltre di trasmettere gli scarti temporali (time offset) tra i sistemi Galileo e GPS nei messaggi di navigazione di rispettivi servizi, come indicato nel documento intitolato "GPS/Galileo Time Offset Preliminary Interface Definition" menzionato nell'allegato. 4. Le Parti convengono che il gruppo di lavoro sull'interoperabilità e la compatibilità a livello di radiofrequenza istituito in applicazione dell' proseguirà il lavoro già in corso al fine di conseguire, tra l'altro: a) la compatibilità a livello di radiofrequenza nell'ammodernamento o evoluzione di uno qualsiasi dei due sistemi; (le Parti devono valutare ulteriormente la compatibilità di Galileo e GPS III a livello di radiofrequenza); b) una maggiore disponibilità e affidabilità del segnale per mezzo di architetture di sistema complementari a beneficio degli utenti di tutto il mondo; c) interoperabilità livello degli utenti non militari. 5. Per garantire maggiormente la compatibilità a livello di radiofrequenza e l'interoperabilità dei servizi non militari, le Parti si accertano che i loro ampliamenti rispettino le prescrizioni fissate da ICAO, OMI e UTI alle quali le Parti sono vincolate, e ogni altra prescrizione che le Parti ritengano reciprocamente accettabile. 6. Nessuna disposizione del presente Accordo sostituisce, modifica o deroga da norme, procedure, leggi, regolamenti e pratiche raccomandate adottate dall'UIT. Le Parti confermano la loro intenzione di agire in conformità del quadro normativo e dei processi propri di tale organismo.
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