Art. 9
LEGGE 18 marzo 2008, n. 48
In vigore dal 5 apr 2008
(Modifiche al titolo IV del libro quinto
del codice di procedura penale)
1. All'articolo 352 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorchè protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi".
2. All'articolo 353 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e l'accertamento del contenuto";
b) al comma 3, primo periodo, le parole: "lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza" sono sostituite dalle seguenti: "lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza, anche se in forma elettronica o se inoltrati per via telematica," e dopo le parole: "servizio postale" sono inserite le seguenti: ", telegrafico, telematico o di telecomunicazione".
3. All'articolo 354, comma 2, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità".
Storico versioni
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