Art. 13
LEGGE 18 marzo 2008, n. 48
In vigore dal 5 apr 2008
(Norma di adeguamento)
1. L'autorità centrale ai sensi degli articoli 24, paragrafo 7, e 27, paragrafo 2, della Convenzione è il Ministro della giustizia.
2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, individua il punto di contatto di cui all'articolo 35 della Convenzione.
Storico versioni
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