Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 31 gen 2008
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:2008-01-07;5#art-2

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Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Citta' del Guatemala l'8 settembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo