Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
In vigore dal 31 gen 2008
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Città del Guatemala l'8 settembre 2003.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2008-01-07;5#art-1