Art. 2 bis
Adattamento dell'ordinamento interno
In vigore dal 23 lug 2016
1. In esecuzione dell'articolo 59 dell'Accordo di cui all' e dell'articolo 13 del protocollo n. 5 all'Accordo, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell' della legge 12 dicembre 1973, n. 820, e dell' della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, sono concesse le esenzioni, rispettivamente, dalle tasse automobilistiche e dal diritto fisso istituito dalla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, a trattori stradali, autocarri e relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Repubblica di Albania e appartenenti a persone ivi stabilmente residenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2008-01-07;10#art-2-bis