Art. 2
LEGGE 7 gennaio 2008, n. 10
In vigore dal 3 feb 2008
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 135 dell'Accordo stesso.
Storico versioni
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